Sorveglianza Radiometrica su materiali metallici

SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU MATERIALI O PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI D. LGS. N. 101/2020

 La sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo è normata dal D. Lgs. n. 101 del 31/07/2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121) (GU Serie Generale n. 201 del 12-08-2020 – Suppl. Ordinario n. 29)”.

ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 101/2020 ART. 72

“I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dimesse per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente.”

La Normativa tecnica di riferimento è costituita dalla NORMA UNI 10897 del marzo 2016 “Carichi di rottami metallici – Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma”.